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Ricodificazione dell'IVA dal CGI al CIBS: impatto sul software di cassa certificato

La Francia sta ricodificando le proprie regole IVA dal CGI al CIBS. Il trasferimento ha effetto dal 1° gennaio 2027. Si tratta di una ricodificazione « à droit constant »: la sostanza delle regole non cambia, cambia solo la loro collocazione nel codice. Per gli obblighi di fiscalizzazione non c'è nulla da fare. L'unico aspetto da tenere presente è il nuovo riferimento normativo: gli editori di software di cassa dovranno ora individuare il nuovo articolo nei propri documenti e in quelli condivisi con i clienti. I riferimenti ai vecchi articoli del CGI restano validi in parallelo fino al 30 giugno 2028, quindi non c'è alcuna urgenza.

Cosa sta succedendo

L'Ordonnance n. 2025-1247 del 17 dicembre 2025 trasferisce le disposizioni francesi in materia di IVA dal Code général des impôts (CGI) al Code des impositions sur les biens et services (CIBS). Un secondo testo, la recente Ordonnance n. 2026-671 del 27 luglio 2026, ha fissato l'entrata in vigore al 1° gennaio 2027 (inizialmente prevista per il 1° settembre 2026) e ha integrato le misure IVA adottate da dicembre 2025, comprese quelle della loi de finances 2026.

Questo cambiamento rientra in un progetto più ampio, avviato dal 2021 e dal 2022, volto a riunire le regole francesi di fiscalità indiretta — finora distribuite tra il CGI, il codice doganale e altri — in un unico Code des impositions sur les biens et services. L'IVA è uno degli ultimi grandi blocchi a essere trasferito, il che spiega perché il cambiamento sia significativo sulla carta pur lasciando invariate le regole stesse.

Cosa non cambia con la ricodificazione

| Elemento | Stato | | ---------------------------------------------------------------------- | ---------------- | | L'obbligo di fiscalizzazione | Invariato | | Requisiti ISCA (inaltérabilité, sécurisation, conservation, archivage) | Invariati | | Esclusione del B2B | Invariata | | Sanzione di 7.500 € per software non conforme | Invariata | | Prodotto e integrazione fiskaly | Nessuna modifica |

Cosa cambia davvero

Solo il riferimento normativo. L'obbligo passa dall'art. 286, I, 3° bis del CGI all'art. L. 216-48 del CIBS (ambito: L. 216-38 e L. 216-39). È il tipo di riferimento che compare nei vostri contratti, nella vostra attestation individuelle de l'éditeur e nei vostri documenti commerciali.

Cosa significa in pratica per voi

  • Nulla cambia nella vostra integrazione o configurazione: nessuna migrazione, nessuna nuova configurazione, nessuna ricertificazione.
  • I contratti e i documenti esistenti che citano l'articolo del CGI restano validi di per sé. La sostituzione del CGI con il CIBS opera automaticamente, di diritto, per i testi legislativi e regolamentari esistenti, gli atti amministrativi, le fatture e i contratti. Non c'è nulla da riemettere.
  • Al prossimo aggiornamento o alla prossima emissione di contratti, della vostra attestation individuelle de l'éditeur o di altri documenti commerciali, potete utilizzare il riferimento al CIBS. Avete tempo fino al 30 giugno 2028 per effettuare il passaggio e, nel frattempo, il riferimento al CGI è ammesso.

Da non confondere con la fatturazione elettronica

Questa ricodificazione riguarda l'obbligo antifrode per i software di cassa e i sistemi POS certificati. È distinta dalla generalizzazione della fatturazione elettronica. Le due seguono calendari comparabili e, di fatto, il trasferimento dell'IVA è stato posticipato al 1° gennaio 2027 proprio per evitare la sovrapposizione con l'avvio della fatturazione elettronica del 1° settembre 2026.

fiskaly segue la ricodificazione e rifletterà i riferimenti aggiornati nella propria documentazione. Se l'ambito o le date applicabili dovessero cambiare di nuovo, vi informeremo.

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