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Fatturazione elettronica in Italia

La fatturazione elettronica è obbligatoria in tutti e tre gli ambiti: B2G, B2B e B2C. Ogni fattura transita dallo SdI come file XML FatturaPA.

D.Lgs. 127/2015 (SdI)FatturaPA XML tramite SdI

B2GObbligatorio
B2BObbligatorio
B2CObbligatorio

Date chiave

  1. 2014

    B2G obbligatorio

    Parte l'obbligo nazionale di fatturazione elettronica B2G.

  2. Gennaio 2019

    B2B e B2C obbligatori a livello nazionale

    Ogni fattura transita dal Sistema di Interscambio (SdI).

  3. Gennaio 2024

    Finisce l'esonero per i forfettari

    Tutti i titolari di partita IVA devono trasmettere tramite lo SdI, a prescindere dalle dimensioni.

  4. Marzo 2026

    Legge 36/2026: primo passo verso il recepimento di ViDA

    In vista della scadenza UE del 1° luglio 2030 per la rendicontazione digitale intracomunitaria.

Il quadro normativo

La fatturazione elettronica B2G è diventata obbligatoria nel 2014, quella B2B e B2C a livello nazionale il 1° gennaio 2019. L'esonero transitorio per i piccoli autonomi in regime forfettario (ricavi o compensi inferiori a 25.000 €) è scaduto il 31 dicembre 2023. Dal 1° gennaio 2024 tutti i titolari di partita IVA, a prescindere dalle dimensioni, devono trasmettere le fatture tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Ogni fattura, emessa o ricevuta, transita dallo SdI, la piattaforma centrale di clearance dell'Agenzia delle Entrate, prima di arrivare alla controparte. Le fatture dei fornitori non stabiliti in Italia vengono comunicate a parte tramite l'esterometro, che a luglio 2022 è passato da un invio trimestrale a un invio quasi in tempo reale. Anche le fatture B2C passano dallo SdI, con un codice destinatario generico: al consumatore si può consegnare una copia cartacea o in PDF, ma il documento valido ai fini di legge è l'XML trasmesso allo SdI.

L'omessa emissione della fattura elettronica per un'operazione soggetta a IVA comporta una sanzione pari al 70% dell'imposta dovuta (ridotta dal 90% il 1° settembre 2024), con un minimo di 300 €. Per le operazioni esenti o fuori campo IVA la sanzione va da 250 a 2.000 €. C'è poi un obbligo distinto di conservazione sostitutiva per 10 anni: se non viene rispettato, la sanzione va da 1.000 a 8.000 €. Una fattura scartata dallo SdI si considera non emessa; per correggerla e ritrasmetterla ci sono cinque giorni di tempo.

La Legge 36/2026, pubblicata il 17 marzo 2026, è il primo passo legislativo dell'Italia verso il recepimento della riforma europea ViDA, in vista della scadenza UE del 1° luglio 2030 per la rendicontazione digitale delle operazioni intracomunitarie.

Ultimo aggiornamento: settembre 2026

Domande frequenti

Sì, per i titolari di partita IVA. Il B2G è obbligatorio dal 2014, il B2B e il B2C dal 1° gennaio 2019. L'esonero per gli autonomi in regime forfettario con ricavi o compensi inferiori a 25.000 € è terminato il 31 dicembre 2023. Dal 1° gennaio 2024 ogni titolare di partita IVA deve trasmettere tramite lo SdI.

Il Sistema di Interscambio (SdI) è la piattaforma centrale di clearance dell'Agenzia delle Entrate. Ogni fattura, emessa o ricevuta, transita dallo SdI prima di arrivare alla controparte. Nel B2C il documento valido ai fini di legge è l'XML trasmesso allo SdI, anche se al consumatore viene consegnata una copia cartacea o in PDF.

Una fattura scartata dallo SdI si considera non emessa; per correggerla e ritrasmetterla ci sono cinque giorni di tempo.

Per un'operazione soggetta a IVA la sanzione è pari al 70% dell'imposta dovuta (minimo 300 €). Per le operazioni esenti o fuori campo IVA la sanzione va da 250 a 2.000 €. Le violazioni dell'obbligo di conservazione sostitutiva comportano sanzioni da 1.000 a 8.000 €.

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